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14/10/2005 - CONVERSIONE PERMESSO PER STUDIO IN PERMESSO PER LAVORO
Rimangono in vigore le norme che consentono a chi è in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio di chiedere la conversione di tale permesso in un permesso per lavoro rimanendo direttamente in Italia, se ci sono quote disponibili (art. 3, Testo Unico sull’Immigrazione). Quindi - contemporaneamente alla validità del pds per studio deve essere pubblicato il decreto flussi che mette a disposizione delle quote; il datore di lavoro deve chiedere l'attestazione all'Ufficio del Lavoro sulla disponibilità di una quota al fine di chiedere successivamente la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro. Il nuovo regolamento di attuazione D.P.R. 334/04 ha però introdotto al riguardo (modificando il testo originario del D.P.R. 394/99) una rilevante modifica: infatti, il testo oggi vigente dell’art.14 del regolamento sembra permettere tale conversione da studio a lavoro senza dover attendere le quote, quantomeno per gli stranieri che “hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica (n.d.r.: il termine “laurea specialistica” dovrebbe intendersi riferito, più tecnicamente, al diploma di specializzazione post laurea e al c.d. master) a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia”. Per l’appunto, l’art.6, comma 1, del T.U. rinvia al regolamento la specifica regolamentazione della possibilità di conversione e ora la modifica introdotta all’art.14 del regolamento, in particolare al comma 5, sembra permettere in qualsiasi momento dell’anno la conversione, senza sottostare alla gara a chi arriva prima nell’utilizzo delle quote, e con l’unica regola per cui “le quote d’ingresso per l’anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro…” (v. art.14, comma 5 cit.). Al momento però non sono state impartite direttive esplicative né dal Ministero del Lavoro né dal Ministero dell’Interno, e presso gli uffici periferici non sanno ancora cosa rispondere quando si chiede se si può –come sembra possibile in base alla formulazione della norma— fare subito la conversione da studio a lavoro, quantomeno per i laureati o specializzati. Certo che se –come pare- questo è il significato della modifica apportata dal nuovo regolamento, si verrebbe così a risolvere un grave e ricorrente problema degli ex studenti che intendono fermarsi in Italia a lavorare al termine degli studi, essendo noto che, normalmente quando finiscono gli studi ben raramente si verifica la coincidenza della disponibilità di quote.